PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e oggetto).

      1. È istituito un servizio telefonico gratuito per i malati affetti da infezioni ossee e articolari, di seguito denominato «servizio telefonico», al quale possono rivolgersi tali malati e i loro familiari, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 3.
      2. Il servizio telefonico prevede l'attivazione di un numero telefonico dotato di un numero adeguato di linee per raccogliere le richieste degli utenti e fornire risposte immediate e attendibili.
      3. Chiunque può utilizzare il servizio telefonico per chiedere informazioni sulle patologie di cui al comma 1 e, ove necessario, per essere messi in contatto con la rete dei centri specializzati nella cura delle medesime, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3.
      4. Il Ministero della salute e il Ministero della solidarietà sociale sono tenuti a dare adeguata pubblicità al servizio telefonico e, in particolare, alle sue finalità.

Art. 2.
(Norme di attuazione).

      1. Il servizio telefonico è affidato all'Associazione nazionale per le infezioni osteoarticolari (ANIO), organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione della presente legge, che prevede, ai sensi del comma 1, che l'organizzazione e la conduzione del servizio telefonico siano affidate all'ANIO.

 

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      3. L'ANIO istituisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, un Comitato nazionale operativo, con il compito di attivare e di gestire il servizio telefonico.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della solidarietà sociale, è istituito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, un Comitato nazionale di monitoraggio per la vigilanza e il controllo del servizio telefonico.
      5. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, la maggiore azienda concessionaria del servizio di telefonia fissa mette a disposizione del servizio telefonico un numero telefonico unico gratuito, utilizzabile su tutto il territorio nazionale, e un numero adeguato di linee.
      6. Il costo del traffico del servizio telefonico è posto a carico dello Stato.

Art. 3.
(Ambito dell'attività).

      1. Gli operatori del servizio telefonico forniscono informazioni agli utenti sulle cause, la sintomatologia, il trattamento e la riabilitazione delle patologie derivanti da infezioni ossee e articolari, tenendo in particolare considerazione gli aspetti di disagio sociale e psicologici dei pazienti affetti da tali patologie.
      2. Gli operatori del servizio telefonico provvedono, altresì, qualora richiesto dal paziente e ritenuto necessario in base ad una valutazione effettuata in collaborazione con i centri specializzati e con le società scientifiche competenti per le infezioni ossee e articolari, a mettere l'interessato in contatto diretto con i citati centri, inseriti in una rete nazionale ai sensi del comma 3.
      3. Il Comitato nazionale operativo di cui all'articolo 2, comma 3, provvede a costituire una rete nazionale dei centri specializzati per le infezioni ossee e articolari, al fine di garantire ai pazienti una completa assistenza.
      4. Gli utenti del servizio telefonico, se lo richiedono, possono altresì ricevere una

 

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consulenza medico-legale sugli aspetti annessi alle patologie.
      5. Le richieste di informazioni sulla normativa nazionale e regionale vigente in materia sono soddisfatte dal servizio telefonico mediante la consulenza di assistenti sociali esperti in materia.

Art. 4.
(Operatività del servizio telefonico).

      1. La chiamata al servizio telefonico per i malati affetti da infezioni ossee e articolari è gratuita.
      2. In attuazione di quanto previsto all'articolo 3 e secondo l'oggetto e la natura della richiesta, il servizio telefonico si avvale della consulenza e dell'attività degli organi del Servizio sanitario nazionale, nonché di organi, enti e strutture pubblici e privati, al fine di garantire un intervento tempestivo e mirato alla natura del problema esposto.

Art. 5.
(Comitato nazionale di monitoraggio e Comitato nazionale operativo per il servizio telefonico).

      1. Il Comitato nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 4, è composto da cinque membri, incluso il Ministro della salute, che lo presiede:

          a) un rappresentante del Ministero della salute;

          b) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

          c) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          d) un rappresentante degli enti locali nominato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.

 

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      2. Il Comitato nazionale operativo di cui all'articolo 2, comma 3, è composto da operatori scelti tra medici, psicologi, sociologi, avvocati, medici legali, assistenti sociali, operatori telefonici e personale dell'ANIO con esperienza nel settore e che, per preparazione culturale, professionale o impegno personale, possono garantire adeguate prestazioni in base alle richieste rivolte al servizio telefonico.
      3. Il Comitato nazionale di monitoraggio e il Comitato nazionale operativo sono tenuti, nell'esercizio delle attività ad essi demandate ai sensi della presente legge, a garantire il rispetto della riservatezza degli utenti del servizio telefonico, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. I componenti dei medesimi Comitati sono altresì vincolati, per quanto concerne ogni informazione della quale vengono a conoscenza per ragioni legate alla loro attività, al segreto professionale.

Art. 6.
(Norme di sicurezza).

      1. Le telefonate al servizio telefonico sono depositate in appositi archivi, custoditi con le modalità disposte dal citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
      2. I dati contenuti negli archivi di cui al comma 1 sono utilizzati per la predisposizione di statistiche sulle infezioni ossee e articolari da trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, al Comitato nazionale di monitoraggio. Sulla base di tali statistiche, lo stesso Comitato provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad inviare un'apposita relazione al Ministro della salute, al Ministro della solidarietà sociale e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonché agli enti locali e agli enti, organi e strutture operanti nel settore.

 

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Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.